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La sentenza

Via della Rovere, il Tar annulla la delibera del Consiglio comunale sullo spostamento della servitù

La decisione dell'organo: "La modifica non si può basare su un mero accordo tra la pubblica amministrazione e il privato". L'associazione Vivere Longuelo: "Soddisfazione per l'accoglimento del nostro ricorso"

Bergamo. La delibera del Consiglio comunale di Bergamo n. 30 del 4 aprile 2022, con la quale veniva approvato lo “spostamento di servitù” sulla via della Rovere ad altra strada interna al Golf “Ai Colli di Bergamo” è stata annullata dal Tar della Lombardia lo scorso 14 febbraio, con sentenza pubblicata venerdì 17 maggio.

“Il Tar – commenta l’associazione Vivere Longuelo -, dopo aver riconosciuto (contro la contestazione del Comune e della Odissea srl, società proprietaria del Golf) il pieno diritto della nostra associazione a presentare il ricorso per la sua storia, attività, rappresentatività e i fini statutari, e aver peraltro riconosciuto il diritto del Comune a spostare la servitù (ottenuta dallo stesso Comune nel 2003 dopo aver mosso causa agli allora proprietari dell’area), ha annullato la delibera “per difetto di motivazione ed eccesso di potere””.

La sentenza spiega: “Se al Comune è consentito, in qualità di titolare della servitù di uso pubblico, modificare la stessa trasferendola in altro luogo, tale potere deve però essere esercitato nel rispetto dei principi dell’azione amministrativa e della tutela dei beni pubblici e deve essere funzionalizzato al perseguimento dell’interesse pubblico, non potendo la modifica di un diritto di uso pubblico accertato giudizialmente nell’interesse della collettività avvenire sulla base di un mero accordo iure privatorum tra la pubblica amministrazione e il privato”.

“In sostanza, il Comune non ha spiegato (nemmeno a sé stesso, cioè al Consiglio comunale che ha preso la decisione) dove sia l’interesse pubblico nell’accettare la richiesta di spostamento della servitù presentata dalla società proprietaria dell’area, limitandosi ad affermare che il cambiamento non comporta svantaggi all’utenza – recita il comunicato diffuso dall’associazione -. Inoltre, il Comune non ha fatto alcuna istruttoria della questione, verificando la reale equivalenza del secondo percorso al primo, né tantomeno subordinando l’accettazione dello spostamento alla messa in sicurezza del secondo percorso. Anzi, rileva il Tar, da nessuna parte si legge di una richiesta in tal senso da parte del Comune alla Odissea; al punto che è stata quest’ultima ad avviare spontaneamente l’iter per un percorso protetto e adeguato”.

“Iter, rileviamo, che a due anni dalla delibera non ha ancora portato ad alcun intervento sul percorso, tuttora non protetto e sfociante nel parcheggio delle auto dirette al Golf e al ristorante annesso – conclude il comunicato dell’associazione – Da parte nostra esprimiamo soddisfazione per l’accoglimento del nostro ricorso e ci auguriamo che il Comune abbandoni del tutto la strada intrapresa, non solo per non averne voluto o saputo spiegare l’interesse pubblico, ma anche per aver trascurato del tutto il coinvolgimento del territorio: sia prima dell’adozione della sentenza, ignorando l’esistenza della Rete di quartiere, sia successivamente, a fronte delle firme di 320 cittadini a sostegno del ricorso da noi presentato”.

 

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