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Errori nelle lettere sulla mancata emissione dei corrispettivi

Dopo il provvedimento dello scorso 3 ottobre, l’agenzia delle entrate ha recapitato le lettere di compliance ai contribuenti per i quali è stata rilevata una discordanza tra l’ammontare dei pagamenti elettronici mensili risultanti al Fisco e all’ammontare risultante dalle fatture elettroniche e dai corrispettivi telematici trasmessi nello stesso periodo

A seguito del provvedimento dello scorso 3 ottobre, l’agenzia delle entrate ha recapitato le lettere di compliance ai contribuenti per i quali è stata rilevata una discordanza tra l’ammontare dei pagamenti elettronici mensili risultanti al Fisco e all’ammontare risultante dalle fatture elettroniche e dai corrispettivi telematici trasmessi nello stesso periodo.

Ai sensi dell’art. 22 della legge 124/2019, infatti, le banche e gli operatori finanziari che mettono a disposizione degli esercenti gli strumenti di pagamento elettronico, devono comunicare all’Agenzia delle entrate i dati identificativi dei Pos e gli importi complessivi degli incassi giornalieri effettuati tramite ogni singolo terminale.

I contribuenti destinatari delle comunicazioni hanno però prontamente segnalato che le comunicazioni di compliance contenevano numerosi errori riportando incassi errati o indicati più volte.

Per questo motivo, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto, con il comunicato dell’11 ottobre 2023, di aver ricevuto le segnalazioni dai contribuenti e intermediari sui possibili errori commessi da alcuni operatori finanziari, obbligati per legge alla trasmissione dei dati relativi ai pagamenti elettronici (POS).

L’Agenzia si è immediatamente attivata con gli stessi operatori finanziari per individuare nel dettaglio gli errori da loro commessi e nei prossimi giorni invierà ai contribuenti coinvolti una comunicazione di annullamento delle lettere di compliance che riportano dati sbagliati.

L’Agenzia ha inoltre specificato di essere venuta a conoscenza di questa circostanza solo dopo l’invio delle lettere di compliance sottolineando come tale circostanza non sia riferibile al proprio operato e, trattandosi di informazioni trasmesse in forma giornaliera e aggregata, non è rilevabile neppure dalle attività di verifica della qualità delle banche dati.

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