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Come comportarsi

Nuove regole sulle quarantene: cosa cambia per scuola e autosorveglianza

Tutti i dettagli dei provvedimenti presi da Ats, che non inoltrerà alcuna comunicazione/rivalutazione dei provvedimenti in essere alle famiglie, alle Scuole o ai diretti interessati

Con l’ultimo decreto legge il Governo ha ridefinito i parametri relativi alle quarantena: disposizioni che Ats Bergamo ha recepito, emanando nuovi provvedimenti attuativi per le quarantene in ambito scolastico ed extra scolastico.

Le nuove regole a scuola

Le misure già adottate dalla scrivente Autorità Sanitaria, ai sensi della previgente normativa, sono ridefinite in relazione a quanto previsto dalla nuova norma, pertanto, per i bambini e gli alunni minori e maggiorenni inseriti nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonchè i centri provinciali per l’istruzione degli adulti della Provincia di Bergamo che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, ossia alla data del 5 febbraio 2022:
1. siano già stati posti in quarantena in base a precedenti indicazioni confermate dal decreto del 04/02/2022 (es. a seguito di due casi nella scuola secondaria), la quarantena si ritiene conclusa trascorsi 5 giorni dall’ultimo contatto e il rientro a scuola è subordinato all’esito negativo di un test antigenico o molecolare eseguito alla scadenza del suddetto periodo;
2. sono già stati posti in quarantena in base alle precedenti indicazioni superate alla luce del decreto del 04/02/2022 (es. due casi nella primaria, o un caso nel nido/infanzia), possono interrompere la quarantena/autosorveglianza con l’obbligo di indossare FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo tranne che per i bambini di età < 6 anni;
3. sono tuttora in sorveglianza con testing (primarie) possono frequentare da subito e non è necessario esibire/richiedere il tampone. L’attività di testing è da intendersi sospesa.

Ats ha inviato la comunicazione all’Ufficio Scolastico Provinciale per la successiva informazione agli istituti del sistema educativo, scolastico e formativo e ai dirigenti delle scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l’istruzione degli adulti della provincia di Bergamo.

ATS non inoltrerà alcuna comunicazione/rivalutazione dei provvedimenti in essere alle famiglie e alle Scuole.

Quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti di Covid: le regole generali

Ats dispone che, a far data dal 5/02/2022:

le misure già adottate, ai sensi della previgente normativa, a carico di soggetti individuati quali contatti (alto rischio) vigenti a tale data vengano ridefinite come segue:

1. ai soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni;
2. ai soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo si applica la misura di quarantena della durata di 5 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, la cui cessazione è condizionata all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di tale periodo. Se durante il
periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata l’esecuzione immediata di un test diagnostico. Inoltre è fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale;
3. per i contatti stretti asintomatici che: abbiano ricevuto la dose booster, oppure abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure siano guariti dopo il completamento del ciclo primario 5 non è prevista la quarantena e si applica la misura dell’autosorveglianza della durata di 5 giorni. È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora
sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. È fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso.

ATS non inoltrerà alcuna comunicazione/rivalutazione dei provvedimenti in essere ai diretti interessati.

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