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Nuovi limiti delle compensazioni in F24 a partire dal 1° luglio 2024

Le principali modifiche introdotte con la legge di bilancio, tra le quali l'obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici forniti dall'Agenzia delle Entrate

A partire dal 1° luglio 2024, sono entrate in vigore nuove regole riguardanti le compensazioni dei crediti tramite il modello F24. Queste modifiche sono state introdotte dalla legge di Bilancio.

Cambiamenti principali

Il Legislatore ha apportato rilevanti novità in materia di compensazione dei crediti nel modello F24 prevedendo:

– l’obbligo, per i crediti INPS / INAIL, di utilizzare esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (art. 1, comma 94, lett. a);

– l’esclusione dalla compensazione in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o di atti emessi dall’Agenzia delle Entrate affidati all’Agente della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti / non siano in essere provvedimenti di sospensione.

Obbligo utilizzo servizi telematici

Uno dei cambiamenti più significativi riguarda l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici forniti dall’Agenzia delle Entrate per le deleghe di pagamento contenenti compensazioni di qualsiasi natura, anche ai fini dell’utilizzo in compensazione tramite il modello F24 dei crediti INPS / INAIL. Questo significa che, indipendentemente dal fatto che il saldo finale F24 sia zero o positivo, tutte le deleghe di pagamento F24 che includono crediti da compensare dovranno essere trasmesse esclusivamente attraverso i servizi telematici forniti dall’Agenzia delle Entrate.

Non è pertanto più consentito l’utilizzo dei servizi bancari quali remote / home banking.

Presenza di ruoli scaduti

Sempre a partire dal 1° luglio 2024, il contribuente non potrà utilizzare i crediti fiscali in compensazione con modello F24 in presenza di debiti con l’erario iscritti a ruolo o accertamenti esecutivi affidati in riscossione di importo superiore a 100.000 euro.

Nello specifico la normativa prevede l’esclusione dalla compensazione dei crediti tramite il mod. F24, in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati all’Agente della riscossione relativi ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate. Sono compresi quelli per atti di recupero di crediti indebitamente utilizzati, non spettanti e inesistenti per importi complessivamente superiori a € 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione.

Oltre ad alcune specifiche esclusioni, il blocco alle compensazioni non si applica con riguardo alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Ulteriori novità

Un’ulteriore novità la cui decorrenza è collegata all’emanazione di un apposito Provvedimento riguarda la decorrenza per la compensazione dei crediti INPS che potrà essere effettuata soltanto a decorrere da uno specifico momento, differenziato a seconda del soggetto (datore di lavoro agricolo, non agricolo o lavoratore autonomo iscritto alla gestione IVS o gestione separata).

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