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Rinnovo del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi Confcommercio in vigore dal 1° aprile 2024

L’accordo introduce importanti novità per i lavoratori del settore e sarà valido fino al 31 marzo 2027

In data 22 marzo 2024, è stato rinnovato il Contratto Collettivo Nazionale (cd. CCNL) del Terziario, Distribuzione e Servizi, sottoscritto da Confcommercio; scaduto il 31 luglio 2019. L’accordo è entrato in vigore dal 1° aprile 2024 e sarà valido fino al 31 marzo 2027.

Questo accordo introduce importanti novità per i lavoratori del settore, si stima che il suddetto CCNL si applica a circa 3 milioni di lavoratori.
Questi aggiornamenti rappresentano passi significativi verso un ambiente di lavoro più flessibile e rispettoso delle esigenze dei lavoratori.

Di seguito verrà fatta una breve disamina delle novità e dei dettagli più importanti dell’accordo.

  • Aspetti economici e retributivi
  • Chiarimenti su “Una Tantum
  • Nuove Causali per Contratti a Tempo Determinato
  • Aumento dell’indennità per le clausole elastiche per il part time,
  • Congedo Parentale
  • Smart working

Aspetti economici e retributivi

Principale novità riguarda l’aumento retributivo che sarà riparametrato per ogni livello contrattuale e sarà corrisposto in momenti diversi in un arco temporale che va dal 1° aprile 2024 al 1° febbraio 2027.
Di seguito si fornisce un riassunto degli aumenti salariali previsti per i diversi livelli di lavoro:

Livello 1° aprile 2023 1° aprile 2024 * 1° marzo 2025 1° novembre 2025 1° novembre 2026 1° febbraio 2027
Q 1.948,72 € 2.070,25 € 2.122,33 € 2.183,09 € 2.243,85 € 2.313,29 €
I 1.755,41 € 1.864,88 € 1.911,80 € 1.966,54 € 2.021,28 € 2.083,84 €
II 1.518,42 € 1.613,11 € 1.653,69 € 1.701,04 € 1.748,39 € 1.802,50 €
III 1.297,84 € 1.378,78 € 1.413,47 € 1.453,94 € 1.494,41 € 1.540,66 €
IV 1.122,46 € 1.192,46 € 1.222,46 € 1.257,46 € 1.292,46 € 1.332,46 €
V 1.014,11 € 1.077,35 € 1.104,45 € 1.136,07 € 1.167,69 € 1.203,83 €
VI 910,44 € 967,22 € 991,55 € 1.019,94 € 1.048,33 € 1.080,77 €
VII 779,47 € 828,08 € 848,91 € 873,22 € 897,53 € 925,31 €

 

* Si sottolinea che gli aumenti del 1° aprile 2024 sono comprensivi dell’acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali (cd. AFAC). Si tratta di un elemento aggiuntivo della retribuzione minima che era stato erogato a partire dal 1° aprile 2023, e che, con il presente rinnovo, si intende assorbito nella “paga base”.

Chiarimenti su “Una Tantum”

Ad integrazione di quanto concordato per l’aumento retributivo, le Parti hanno previsto anche di riconoscere esclusivamente a favore dei lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’Accordo (22 marzo 2024), la corresponsione di un importo forfettario aggiuntivo “una tantum” proporzionato in base al livello.
Di seguito si fornisco chiarimenti sulle modalità di calcolo e computo di tale importo.

  • L’importo è proporzionalmente ridotto in caso di assenze o aspettative non retribuite, part-time, avvenute durante il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2023.
  • Per la maturazione della quota di “una tantum” si considera come mese intero la frazione superiore o uguale a 15 giorni.
  • L’importo non è utile al computo di alcun istituto contrattuale, compreso il TFR.
  • Per il calcolo si deve tener conto delle modifiche intercorse nel rapporto di lavoro durante il periodo 1° gennaio 2022 – 31 marzo 2023, (es. Passaggio di livello, la trasformazione da part-time a full-time).

Nuove Causali per Contratti a Tempo Determinato

Con il rinnovo del contratto sono state definite nuove le causali per le quali è legittimo apporre un termine di durata al contratto individuale di lavoro a tempo determinato (come previsto dall’art. 19, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 81/2015).

Le causali, che devono essere specificamente dettagliate nel contratto individuale, servono per fornire una maggiore chiarezza e specificità delle situazioni in cui può essere stipulato un contratto a tempo determinato. Di seguito le situazioni più comuni:

  • Saldi: riguarda i lavoratori assunti nei periodi interessati dai saldi relativi alle vendite di fine stagione, sia invernali che estive, come da specifica regolamentazione regionale.
  • Fiere: riguarda i lavoratori assunti nei periodi interessati dallo svolgimento di fiere individuate dal calendario fieristico nazionale e internazionale, compresi tra sette giorni precedenti e sette giorni successivi alla fiera.
  • Festività natalizie: riguarda i lavoratori assunti durante le festività natalizie, nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 gennaio.
  • Festività pasquali: riguarda i lavoratori assunti durante le festività pasquali, nel periodo compreso tra quindici giorni precedenti e quindici giorni successivi al giorno di Pasqua.
  • Terziario avanzato: riguarda i lavoratori assunti con specifiche mansioni di progettazione, realizzazione, assistenza e vendita di prodotti innovativi, anche digitali, nell’ambito del terziario avanzato.
  • Digitalizzazione: riguarda i lavoratori assunti con specifiche professionalità per lo sviluppo di metodologie e nuove competenze in ambito digitale.
  • Nuove aperture: riguarda i lavoratori assunti per aperture di nuova unità produttiva/operativa e ristrutturazioni
  • Incremento temporaneo: riguarda i lavoratori assunti per progetti o incarichi temporane.

Aumento dell’indennità per le clausole elastiche per il part time

Il riferimento alle “clausole elastiche” l’accordo di rinnovo ha previsto un aumento dell’indennità per un importo non inferiore a 155-euro su base annua, da corrispondere in quote mensili, a partire dal 1° gennaio 2025. Tuttavia, resta ferma la maggiorazione del 35% relativa alle eventuali ore richieste oltre l’orario di lavoro concordato in regime di clausola elastica.

Congedo Parentale

Il preavviso scritto che ciascun genitore deve dare al datore di lavoro per esercitare il diritto al congedo parentale è stato ridotto a 5 giorni (era precedentemente di 15 giorni). Inoltre, la disposizione contrattuale è stata adeguata alle novità normative degli ultimi anni.

Lavoro Agile

Le Parti hanno riconosciuto l’importanza del lavoro in modalità agile (cd. Smart working) come soluzione organizzativa per conciliare i tempi di vita e di lavoro e per contribuire alla riduzione dell’impatto ambientale. Pertanto hanno deciso di recepire all’interno del CCNL il Protocollo Nazionale del 7 dicembre 2021 sul lavoro agile. Questo dimostra un impegno verso l’adattamento alle nuove modalità di lavoro e l’attenzione alla qualità della vita dei lavoratori.

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