Nuovo episodio della rubrica Fisco Facile. Come previsto dalla Legge di Bilancio 2024, dal 1° aprile 2024, sulle provvigioni percepite, nell’ambito di taluni rapporti, dagli agenti e dai mediatori di assicurazione, dovrà essere applicata la ritenuta d’acconto, indipendentemente dalla data di maturazione delle provvigioni.
Le regole operative sono state dettate dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 7/E del 21 marzo 2024.
L’aliquota della ritenuta da applicare sulle provvigioni degli agenti e dei mediatori di assicurazione è pari al 23% ed è commisurata al 50% dell’ammontare delle provvigioni. Qualora, invece, i percipienti dichiarino ai loro committenti che nell’esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi, allora la ritenuta da applicare è pari al 20% dell’ammontare delle provvigioni.
L’applicazione della ritenuta al 20% è subordinata all’invio da parte del percipiente al committente, di un’apposita dichiarazione contenente sia i dati identificativi del soggetto, sia l’attestazione di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi.
Tale comunicazione deve essere spedita per ciascun anno solare, entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Per il 2024, considerata l’entrata in vigore della norma al 1° aprile, la comunicazione dovrà essere inviata entro il 16 aprile 2024.
E’ doveroso inoltre precisare che, a seguito dell’abrogazione dell’esonero dall’obbligo di effettuare le ritenute sulle provvigioni spettanti ad agenti e mediatori di assicurazione, il committente, in qualità di sostituto d’imposta, dovrà, pertanto, provvedere al rilascio della Certificazione Unica al percipiente e alla trasmissione all’Agenzia delle entrate entro i termini di legge.
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