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Restrizioni sul bonus barriere architettoniche, che cosa c’è da sapere

Il quadro applicativo che viene a delinearsi risulta piuttosto articolato: proviamo a fare chiarezza

Il recente decreto 39/2024 è intervenuto sulla materia relativa al bonus barriere architettoniche al 75% andando a limitare parecchio la possibilità di utilizzo di tale agevolazione fiscale. Il quadro applicativo che viene ora a delinearsi risulta piuttosto articolato, ed è possibile distinguere principalmente tre ambiti temporali:

a) dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023;
b) dal 1° gennaio 2024 al 30 marzo 2024;
c) dal 31 marzo 2024 in avanti.

Pertanto, relativamente alle spese sostenute nel primo periodo sopra riportato, l’esercizio delle opzioni di sconto e cessione è sempre possibile ed i lavori ammessi sono tutti quelli elencati nel decreto del ministro dei Lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 198, compresi quindi anche la sostituzione degli infissi o il rifacimento dei bagni, ai quali inizialmente non si era pensato. Il decreto n. 212/2023 ha quindi cercato di riscrivere le regole rendendo più stringente la normativa, riducendo pertanto gli interventi per i quali è possibile usufruire dell’agevolazione.

Pertanto, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 sino al 30 marzo 2024, si è stabilito che lo sconto in fattura valga solo per lavori su scale, rampe e all’installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici sostenute da condomini in relazione alle parti comuni dell’edificio o da persone fisiche con redditi inferiori a 15.000 euro (tale criterio non si applica in presenza di un familiare con disabilità).

Va sottolineato che restano comunque valide le norme precedenti, quindi con validità delle cessioni e lista di interventi ampia alla quale applicare l’agevolazione, qualora alla data del 29 dicembre 2023 sia già stata presentata la richiesta di titolo abilitativo, o siano stati avviati i lavori o ci sia stata la firma di un contratto con versamento di un acconto.

Il decreto 39/2024 ha però ulteriormente ingarbugliato la situazione apportando ulteriori restringimenti che di fatto cancellano, dal 31 marzo 2024, la cessione del credito e lo sconto in fattura, con però qualche eccezione. Restano infatti salvi gli interventi sostenuti sino al 30 marzo 2024 e quelli per i quali, al 29 marzo 2024, sia stato presentato un titolo abilitativo oppure risultino già iniziati o sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti e sia stato versato un acconto sul prezzo.

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