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Commissione Europea: organi, poteri e funzioni

La Commissione vigila sull’applicazione del diritto dell'Unione. Esegue il bilancio dell’Unione in collaborazione con gli Stati membri e gestisce i programmi di finanziamento. Esercita inoltre funzioni di coordinamento, di esecuzione e di gestione, come previsto dai trattati

In questa scheda illustriamo il funzionamento della Commissione Europea, uno dei centri nevralgici dell’UE, che spesso ha dato adito ad aspre critiche da parte degli euroscettici.

Accusata di essere un organismo autoreferenziale e slegato dal sistema democratico, in quanto i suoi componenti non sono “eletti dal popolo”, essa è spesso dipinta come una sorta di centro di
potere assoluto che dirige a piacimento le proprie politiche. Così non è e, anche in questo caso, occorre riepilogare, attraverso la sua storia, la sua origine, la sua natura e la sua funzione.

La Commissione europea  è l’esecutivo dell’Unione europea:

La Commissione unica delle Comunità europee, istituita n2el 1965 col Trattato di fusione degli esecutivi, ha ereditato le competenze precedentemente attribuite dal Trattato di Parigi all’Alta
Autorità della CECA e dai Trattati di Roma alla Commissione della CEE e dell’Euratom. Per le sue funzioni e per le sue caratteristiche di indipendenza rispetto ai governi degli Stati membri, la Commissione è l’istituzione delle Comunità europee che presenta più evidenti caratteri di originalità.
Istituita nel 1957, la Commissione europea è attualmente composta da 27 commissari , compreso il suo presidente.
Agisce nell’interesse generale dell’Unione europea, in totale indipendenza dai governi nazionali degli Stati membri dell’Unione ed è responsabile di fronte al Parlamento europeo.
Ha il diritto di iniziativa per proporre leggi in un’ampia gamma di settori politici.
Nei settori della giustizia e degli affari interni, condivide il diritto di iniziativa con gli Stati membri dell’Unione europea.
Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea possono chiedere che la Commissione presenti proposte legislative.
Anche i cittadini dell’Unione possono invitare la Commissione a proporre leggi per mezzo dell’iniziativa dei cittadini europei, come abbiamo visto in un articolo precedente. Alla Commissione può essere conferito il diritto di adottare atti non legislativi, in particolare gli atti delegati e di esecuzione, e ha poteri importanti per assicurare eque condizioni di concorrenza tra
le imprese dell’Unione.

La Commissione vigila sull’applicazione del diritto dell’Unione. Esegue il bilancio dell’Unione in collaborazione con gli Stati membri e gestisce i programmi di finanziamento. Esercita inoltre funzioni di coordinamento, di esecuzione e di gestione, come previsto dai trattati. Rappresenta l’Unione durante i negoziati internazionali, in particolare nei settori della politica
commerciale e degli aiuti umanitari. La Commissione è organizzata in dipartimenti tematici, denominati direzioni generali (DG) e servizi che hanno sede principalmente a Bruxelles e a Lussemburgo.

Come vengono eletti i componenti della Commissione?
La Commissione europea è guidata dal suo presidente e dai 26 commissari, uno per paese .

Presidente
Il presidente della Commissione è eletto dal Parlamento europeo per un mandato di 5 anni a seguito delle elezioni europee.
Il Consiglio europeo (capi di Stato o di governo dell’UE) propone al Parlamento un candidato alla presidenza. Poiché la scelta del candidato deve tenere conto dei risultati delle elezioni europee, il
candidato proposto proviene generalmente dal gruppo politico maggioritario del Parlamento. Il Parlamento deve approvare il nuovo presidente della Commissione a maggioranza assoluta (la
metà più uno di tutti i deputati). Una volta approvato, il Consiglio europeo nomina ufficialmente il nuovo presidente.
Se il candidato non ottiene l’approvazione del Parlamento europeo, il Consiglio europeo deve proporre un nuovo candidato entro un mese.

Commissari
Il presidente eletto assegna i portafogli politici ai commissari candidati, uno per ciascun paese dell’UE.
I commissari svolgono le loro funzioni per conto della Commissione indipendentemente dai governi nazionali dei paesi di provenienza.
I commissari designati devono quindi comparire dinanzi alla commissione parlamentare competente per il loro portafoglio, che valuta la loro idoneità.
Una volta che tutti i 26 commissari designati sono stati approvati singolarmente (i commissari designati possono ritirarsi se non ricevono una valutazione positiva), devono ricevere il voto di
approvazione dal Parlamento europeo insieme al presidente eletto e all’alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

Il Consiglio europeo nomina formalmente tutti i commissari nelle rispettive posizioni, deliberando a maggioranza qualificata.
La Commissione pubblica regolarmente una serie di documenti strategici:

– I piani strategici sono documenti di programmazione che definiscono gli obiettivi specifici dei servizi della Commissione per un periodo di cinque anni volti al conseguimento degli obiettivi politici generali fissati dal presidente della Commissione.

– Il programma di lavoro indica come la Commissione intende tradurre in pratica le priorità politiche. Si colloca in una prospettiva pluriennale per consentire alle parti interessate e alle altre istituzioni dell’UE di pianificare la loro collaborazione con la Commissione.

– Inoltre, i servizi della Commissione elaborano annualmente dei piani di gestione per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nei piani strategici.

–  Infine, ogni servizio della Commissione elabora una relazione annuale di attività sui risultati ottenuti, le iniziative adottate e le risorse finanziarie e umane investite durante l’anno.

La Commissione assolve quattro funzioni principali:

– propone gli atti legislativi al Parlamento e al Consiglio dell’Unione;

– gestisce le politiche comuni dell’Unione e assegna i finanziamenti europei;

– garantisce che il diritto dell’UE sia correttamente applicato, fatte salve le prerogative della Corte di Giustizia;

– rappresenta l’UE sulla scena internazionale, per esempio nei negoziati con paesi terzi per la conclusione di accordi, fatte salve le prerogative del Presidente del Consiglio europeo.

La Commissione ha sede a Bruxelles, ma ha uffici anche a Lussemburgo, rappresentanze in tutti gli Stati membri e delegazioni in molte capitali di paesi terzi. In Italia, i suoi uffici si trovano a
Roma e a Milano. Attualmente, il presidente della Commissione europea è la tedesca Ursula von der Leyen, in carica dal 1° dicembre 2019. All’italiano Paolo Gentiloni è stato conferito l’incarico di Commissario per l’Economia. Come si vede la Commissione non è un qualcosa di alieno alla vita democratica dell’Unione ma ne è invece parte integrante.
Anzi, i Commissari, una volta nominati dai singoli governi, devono unicamente perseguire l’interesse comunitario. Per questo motivo, i Commissari devono essere personalità già in partenza “super partes”, posto che, durante il loro mandato, possono interloquire con esecutivi nazionali sostenuti da maggioranze politiche diverse da quelle che li hanno nominati (caso tipico è quello italiano, in cui nell’arco di una legislatura comunitaria possono avvicendarsi numerosi governi).

Crippa

 

* Filippo Crippa Sardi è Avvocato libero professionista in Bergamo.
Si occupa di diritto comunitario e internazionale https://it.linkedin.com/in/crippasardi

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