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Esonero contributivo assunzione donne disoccupate vittime di violenza

L’esonero è destinato alle donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali

In materia di assunzioni agevolate è di rilevante importanza la misura dell’esonero contributivo per l’assunzione di donne disoccupate vittime di violenza.

Tale misura è rivolta ai datori di lavoro privati che nel corso del triennio 2024-2026 assumono donne vittime di violenza, disoccupate e che percepiscono il c.d. reddito di libertà, al fine di favorirne il percorso di uscita dalla violenza attraverso l’inserimento nel mercato del lavoro.

L’esonero è destinato alle donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza.

Le donne beneficiarie di questa misura devono essere residenti nel territorio italiano, essere cittadine italiane o comunitarie. Qualora siano cittadine extracomunitarie, le stesse dovranno essere in possesso di regolare permesso di soggiorno.

Le lavoratrici, alla data dell’assunzione, dovranno essere in possesso di due requisiti: le stesse dovranno risultare disoccupate ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. n. 150/2015 ed essere percettrici del Reddito di libertà. Per le sole assunzioni effettuate nell’anno 2024, l’esonero potrà essere riconosciuto anche in relazione alle assunzioni di donne che siano state fruitrici del Reddito di libertà nel 2023 e che, pertanto, alla data di assunzione non soddisfano il requisito.

La misura incentivata spetta per le assunzioni effettuate con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, per le assunzioni a scopo di somministrazione e nel caso di rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro.

Tale esonero è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi all’INAIL), nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. In caso di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione sarà proporzionalmente ridotto.

La durata dell’incentivo è variabile a seconda della tipologia di contratto stipulato con la lavoratrice:

24 mesi per assunzioni con contratto a tempo indeterminato;
12 mesi o per la minor durata del rapporto di lavoro in caso di assunzione o proroga con contratto a tempo determinato;
18 mesi totali in caso di assunzione a tempo determinato e successiva trasformazione a tempo indeterminato.

La fruizione dell’esonero è subordinata, come per le ulteriori misure incentivate, al rispetto dei principi generali ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 150/2015 e delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori.

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