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Cessione dei bonus edilizi e sconto in fattura: cosa cambia col nuovo decreto

Dal 17 febbraio non è più possibile esercitare l'opzione della cessione del credito d'imposta: ma la sospensione non coinvolge tutti quegli interventi avviati prima dell'entrata in vigore della norma

Dal 17 febbraio 2023, con l’entrata in vigore del D.L. n. 11/2023 approvato dal Consiglio dei Ministri in data 16 febbraio, non è più possibile esercitare l’opzione della cessione del credito d’imposta o dello sconto in fattura per le agevolazioni fiscali derivanti dai bonus edilizi.

La novità riguarda il superbonus e tutti gli altri bonus casa ordinari cedibili, ovvero gli interventi relativi al recupero del patrimonio edilizio (bonus ristrutturazioni), all’efficienza energetica (ecobonus), all’adozione di misure antisismiche (sismabonus), al bonus facciate, all’installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici e all’abbattimento delle barriere architettoniche.

Tale sospensione, tuttavia, non coinvolge gli interventi edilizi avviati prima dell’entrata in vigore della nuova norma. Nello specifico, per le spese ammesse al superbonus (sia per lavori trainanti che per lavori trainati) è ancora possibile effettuare la cessione del credito o richiedere lo sconto in fattura a condizione che entro giovedì 16 febbraio sia stata presentata la Cilas e, nel caso di condomini, sia già stata assunta la delibera assembleare approvante l’esecuzione dei lavori. Per quanto riguarda gli interventi che comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici, entro la medesima data deve essere stata presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

In relazione agli interventi che danno diritto ad agevolazioni diverse dal superbonus, è possibile optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura se in data anteriore al 16 febbraio è stata presentata la richiesta del titolo abilitativo o sono già iniziati i lavori (per le opere che ricadono nell’attività edilizia libera) o risulta già registrato il contratto preliminare, ovvero il rogito, per l’acquisto di una casa ristrutturata.

I contribuenti che stanno valutando interventi edilizi che danno diritto a bonus fiscali ma che non soddisfano le condizioni sopra riportate, potranno beneficiare delle detrazioni fiscali soltanto in dichiarazione dei redditi ed esclusivamente se in possesso di adeguata capienza.

Si ricorda infine che per il bonus mobili ed il bonus giardini non sono intervenute variazioni in quanto già in precedenza tali agevolazioni non davano diritto alla cessione del credito o allo sconto in fattura.

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