In attuazione del c.d. DL “Sostegni-ter” sul sito del Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato pubblicato il DPCM che spiega come ed in che termini, le società sportive dilettantistiche, le società e le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel Registro Nazionale delle attività sportive, potranno presentare le richieste per avere il contributo a fondo perduto a parziale copertura delle spese sanitarie, di sanificazione e prevenzione sostenute per arginare l’infezione da COVID-19.
Le domande dovranno essere inviate telematicamente entro il 7 dicembre ai relativi organismi sportivi affilianti, quali ad esempio federazioni o leghe per le società sportive professionistiche, federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive per le associazioni e le società sportive dilettantistiche.
Le spese oggetto di ristoro sono quelle sostenute tra il 1° febbraio 2020 e il 31 marzo 2022 relativamente alla somministrazione di tamponi, alla sanificazione degli ambienti, l’acquisto di disinfettanti, detergenti e mascherine. I giustificativi di tali spese dovranno essere allegati all’istanza e l’ammontare complessivamente sostenuto dovrà essere certificato dal presidente del collegio sindacale dell’ente richiedente o da uno revisore iscritto nel Registro dei revisori legali oppure da un professionista iscritto all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Potranno inoltre certificare tale importo anche un consulente del lavoro iscritto nell’apposito albo o un rappresentante di un centro di assistenza fiscale.
I fondi complessivamente messi a disposizione sono pari a 73 milioni di euro ed il Dipartimento dello Sport, una volta ricevuta tutta la documentazione necessaria, provvederà a determinare lo spettante per ogni singolo ente. Qualora l’ammontare complessivo dovessero eccedere i fondi messi a disposizione, i contributi saranno ridotti in maniera proporzionale. Si segnala che potranno farne richiesta anche i soggetti che hanno già beneficiato dell’analogo contributo di cui al DPCM 16 settembre 2021. In tal caso dall’ammontare complessivo spettante, dovrà essere decurtato quanto già percepito.
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