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Cessione del credito o sconto in fattura: come correggere gli errori di comunicazione sui bonus edilizi

Le indicazioni fornite dell'Agenzia delle Entrate su come farlo oltre il quinto giorno del mese successivo all’invio

Con la Circolare n. 33/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni su come correggere gli errori commessi nelle comunicazioni di cessione o sconto in fattura sui bonus edilizi oltre il quinto giorno del mese successivo all’invio.

Tutte le segnalazioni e le istanze dovranno essere inviate all’indirizzo PEC annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it ed eventuali segnalazioni e istanze già trasmesse con differenti modalità dovranno essere nuovamente inviate secondo le indicazioni contenute nella circolare.

Le casistiche di errori rimediabili sono le seguenti:

1. Errori formali, o l’omissione di dati che non hanno comportato la modifica di elementi essenziali della detrazione spettante e quindi del credito ceduto. A titolo esemplificativo sono considerati errori formali:

– i recapiti (email e telefono);

– il CF del rappresentante del beneficio e relativo codice carica;

– l’errata indicazione dello stato avanzamento lavori (SAL) e dell’eventuale protocollo di trasmissione della comunicazione riferita al primo SAL;

– l’errata indicazione dei dati catastali;

– l’errata indicazione della data di esercizio dell’opzione e della tipologia del cessionario.

2. Errori sostanziali, o l’omissione di dati che incidono su elementi essenziali della detrazione spettante e quindi del credito ceduto e nel caso il credito sia stato accettato dal cessionario. A titolo esemplificativo, costituiscono errori sostanziali l’errata od omessa indicazione:

– del codice dell’intervento,

– del codice fiscale del cedente.

Per ovviare a tali errori, nel caso il credito fosse già stato accettato dal cessionario è possibile l’annullamento, su istanza delle parti (cedente e cessionario), dell’accettazione dei crediti derivanti da comunicazioni di opzione per la prima cessione o lo sconto sul corrispettivo viziate da errori.

Tale annullamento va richiesto con l’apposito modello di istanza allegato alla circ. 33/2022, che deve essere:

– sottoscritto digitalmente o con firma autografa dal cessionario e dal cedente (allegando, nel secondo caso, copia del documento d’identità); se la comunicazione riguarda interventi eseguiti sulle parti comuni condominiali, l’istanza di annullamento deve essere sottoscritta dall’amministratore del condominio o, in mancanza, dal condomino incaricato della trasmissione della comunicazione errata;

– trasmesso all’indirizzo PEC annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it (l’istanza può essere presentata anche da un soggetto delegato).

A seguito dell’annullamento dell’accettazione del credito, il beneficiario della detrazione può inviare una nuova comunicazione di opzione ex art. 121 del DL 34/2020:

– entro il termine annuale per l’invio della stessa, con le consuete modalità di trasmissione telematica;

– anche dopo la scadenza del termine “ordinario”, ma entro il 30.11.2022,  avvalendosi dell’istituto della c.d. “remissione in bonis” di cui all’art. 2 co. 1 del DL 16/2012, che consiste nel versamento di una sanzione fissa di euro 250,00 tramite modello F24 Elide.

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