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Contributo a fondo perduto per le attività nei centri storici: a chi spetta e a quanto ammonta

Bergamo è inserita nel decreto. Le istanze per il contributo a fondo perduto possono essere presentate fino al 14 gennaio 2021

L’articolo 59 del Decreto legge Agosto ha istituito un contributo a fondo perduto per ristoranti e negozi dei centri storici danneggiati dal calo delle presenze turistiche straniere causato dall’emergenza da Coronavirus.

Le istanze per il contributo a fondo perduto possono essere presentate dal 18 novembre 2020 al 14 gennaio 2021 mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’agenzia delle Entrate all’interno del proprio Fisco On Line. La stessa può essere presentata da un intermediario abilitato purché quest’ultimo sia stato preventivamente delegato all’utilizzo, per suo conto, del Cassetto Fiscale.

Il contributo consiste in una somma di denaro e spetta ai titolari di partita IVA che svolgono attività commerciali o di servizi al pubblico nelle zone A ed equipollenti (centri storici) di capoluoghi di provincia e delle città metropolitane.

Le istruzioni alla compilazione dell’istanza riportano l’elenco dei Comuni interessati (Bergamo è uno dei comuni coinvolti nell’agevolazione).

Le condizioni necessarie per usufruire dell’agevolazione sono:

– avere partita IVA attiva alla data del 30 giugno 2020. Sono esclusi i soggetti che hanno aperto partita IVA dal 1° luglio 2020;

– svolgere l’attività di vendita di beni o servizi al pubblico nelle zone A;

– avere un ammontare dei corrispettivi del mese di giugno 2020 inferiore ai due terzi rispetto all’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019.

L’ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e l’analogo importo del mese di giugno 2019.

Le percentuali previste sono le seguenti:

– 15% per soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro;

– 10% per i soggetti con i ricavi o compensi compresi tra i 400.000 euro e il 1.000.000 di euro;

– 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1.000.000 euro.

L’ammontare del contributo è comunque riconosciuto ai soggetti che soddisfano i requisiti richiesti, in misura non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi.

Il contributo è escluso da tassazione sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’IRAP.

L’Agenzia eroga il contributo sulla base delle informazioni contenute nell’istanza, mediante accreditamento diretto sul conto corrente intestato al soggetto richiedente.

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