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Decreto Ristori, indennità una tantum per alcune tipologie di lavoratori: ecco quali

Tra questi chi lavora nello spettacolo, nel turismo e nello sport

Il Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020, detto ‘Ristori’, ha disposto il riconoscimento di indennità una tantum a particolari categorie di lavoratori. Tali indennità non sono cumulabili tra loro e non concorrono alla formazione del reddito, ai sensi del DPR n. 917/1986; inoltre saranno erogate direttamente dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo stanziato per l’anno 2020.

INDENNITÀ LAVORATORI STAGIONALI DEL SETTORE TURISMO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI

È previsto il riconoscimento di un’indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro, in favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 29 ottobre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, che al 29 ottobre 2020, data di entrata in vigore del presente Decreto, non siano titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente e non siano percettori di NASPI.

INDENNITÀ  LAVORATORI STAGIONALI DI SETTORI DIVERSI DAL TURISMO E LAVORATORI INTERMITTENTI

Il Decreto ‘Ristori’ prevede il riconoscimento di un’indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro in favore dei lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali e per i lavoratori intermittenti, che a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo e che alla data del 29 ottobre 2020, non siano titolari di pensione e non siano titolari di un altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso dal contratto intermittente.

INDENNITÀ LAVORATORI DIPENDENTI A TERMINE DEL SETTORE TURISMO E DEGLI STABILIMENTI BALNEARI

All’art. 15 del Decreto in esame è prevista l’erogazione di un’indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 al 29 ottobre 2020, siano stati titolari di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate, che nel corso dell’anno 2018 siano stati titolari di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate e che alla data di entrata in vigore del Decreto ‘Ristori’, il 29 ottobre 2020, non siano titolari di pensione e di alcun rapporto di lavoro dipendente.

INDENNITÀ LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

Nel medesimo articolo del Decreto è previsto il riconoscimento di un’indennità pari a 1.000 euro in favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 29 ottobre 2020 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore ad euro 50.000, e che risultino non titolari di pensione, oppure in alternativa che abbiano almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 29 ottobre 2020, cui derivi un reddito non superiore a 35.000 euro.

INDENNITÀ  LAVORATORI SPORTIVI

L’articolo 17 del Decreto “Ristori” riconosce un’indennità pari a 800 euro per il mese di novembre 2020, a tutti i lavoratori impiegati in rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e le società e associazioni sportive dilettantistiche, che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. L’indennità è erogata dalla società Sport e Salute S.p.a. e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro, quali: redditi da lavoro autonomo di cui all’art. 53 del DPR n. 917/1986, redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 49 e 50 del DPR n. 917/1986, nonché da pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell’assegno ordinario di invalidità di cui alla Legge n. 222/1984, del Reddito di cittadinanza, del Reddito di emergenza o delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del DL n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020, successivamente prorogate ed integrate dal Decreto “Rilancio” e dal Decreto “Agosto”.

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