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Bergamo

Domande e risposte: tutto quello che c’è da sapere sulle volontà per il fine vita

“Dalla fine di gennaio, circa 30 persone hanno richiesto delucidazioni in merito alle Disposizioni anticipate di trattamento – spiega Giacomo Angeloni, l’assessore – Si tratta di una materia di competenza del comune"

Comune di Bergamo è perfettamente in linea con le novità sui trattamenti fine vita: in tempi record è stato predisposto il servizio per le DAT, le Disposizioni Anticipate di Trattamento, che saranno registrate e conserte in cassaforte. Il merito va anche alla prontezza è curiosità dei cittadini: nelle ultime settimane in molti si sono rivolti al Comune per sapere come esprimere le
proprie volontà sui trattamenti sanitari.

Con estrema velocità l’amministrazione ha reso disponile un servizio che gli italiani hanno aspettato per anni. Del resto, i cittadini si sono dimostrati aperti al cambiamento: all’indomani
dell’entrata in vigore della legge sul biotestamento del 31 gennaio 2018, svariate persone si sono recate agli uffici comunali per chiedere informazioni su come formalizzare le volontà di
trattamento anticipato. “Dalla fine di gennaio, circa 30 persone hanno richiesto delucidazioni in merito alle DAT – spiega Giacomo Angeloni, l’assessore – Si tratta di una materia di
competenza del comune. Ovviamente noi possiamo chiarire dubbi in merito al valore giuridico del documento, ma non possiamo consigliare a quali trattamenti la persona deve o non
sottoporsi. Per queste ragioni è necessario un preliminare consulto con il proprio medico di fiducia”.

Anche Monica Pezzelli, nuova responsabile dei servizi demografici, ha avuto modo di rilevare un grande interesse dei cittadini: “Molte donne, madri e nonne, di una certa età, hanno voluto sapere come attivarsi. Desiderano scegliere autonomamente per non far gravare la decisione a figli e nipoti”.

Nonostante la semplicità della procedura, di fronte ad una novità di tal genere, i dubbi e le domande non sono pochi. Ecco delle utili risposte ai vari quesiti possibili.

Che cosa sono le DAT?

Sono delle disposizioni che la persona, in previsione della eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere in merito alla accettazione o rifiuto di determinati accertamenti
diagnostici, scelte terapeutiche o singoli trattamenti sanitari.

Chi può fare la DAT?

Qualunque persona maggiorenne, capace di intendere e di volere.

In che forma si possono manifestare le DAT?

Tramite atto pubblico notarile o scrittura privata autenticata dal notaio. È possibile anche consegnare il documento – modulo precompilato o foglio vergato di proprio pugno – all’Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza in modo totalmente gratuito.

E se il paziente non è in condizioni di firmare?

In questo caso il malato impossibilitato a firmare può manifestare la propria volontà in presenza di due testimoni. È anche possibile comunicare le disposizioni di fine vita tramite videoregistrazione o altro dispositivo.

Occorre sentire prima il parere del proprio medico?

Assolutamente sì: è la legge a prevederlo. Ogni persona deve chiedere adeguate informazioni al proprio medico di fiducia sulle conseguenze di determinate scelte.

È possibile cambiare idea e quindi revocare o modificare le proprie volontà?

Sì, in qualsiasi momento. Lo si può fare nello stesso in cui le DAT sono state precedentemente rilasciate o, qualora ciò non fosse possibile, mediante dichiarazione verbale o
videoregistrazione raccolta da un medico alla presenza di due testimoni.

Dove vengono conservate le DAT dei cittadini?

In un registro comunale o in un registro sanitario elettronico su base regionale.

Si può nominare un fiduciario?

Sì. Vi è la possibilità – non l’obbligo – di nominare una persona di fiducia, revocabile in ogni momento, che sostituisca la persona che decide per il biotestamento in caso divenga incapace
nei rapporti con i medici e la struttura sanitaria. Il fiduciario deve sempre accettare la nomina, anche in questo caso non c’è obbligo.

Cosa succede in caso di contrasto tra fiduciario e medico?

In questo caso interviene il giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata.

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